Art. 6.

      1. L'articolo 371-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 371-bis. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis. A tal fine dispone della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
      2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali, al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.

 

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      3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

          a) assicura, d'intesa con i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati, il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

          b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, le necessarie flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

          c) provvede, ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati, all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e al terrorismo;

          d) impartisce ai procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o per risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

          e) riunisce i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati, al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

          f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

              1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

 

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              2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371, ai fini del coordinamento delle indagini.

      4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione, dopo avere assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo allo scopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».